Art. 3.

      1. Dopo il terzo comma dell'articolo 18 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è inserito il seguente:

          «Alle sentenze e alle ordinanze sono allegate le eventuali opinioni anche parzialmente dissenzienti dei giudici che ritengano necessario rendere noti i motivi per i quali non hanno condiviso le singole decisioni o le loro motivazioni. La Corte costituzionale disciplina le modalità attuative e i termini entro i quali le opinioni dissenzienti devono essere formulate».